Art. 26.
(Indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria).

      1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui agli articoli 302, 303 e 304 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.